Controlli e rilievi sull’amministrazione

Norma di riferimento DL 33/2013

art. 31, c. 1
Art. 31. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonche’ tutti i rilievi ancorche’ non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attivita’ delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Ultimo aggiornamento

14 Settembre 2023, 11:54